Il Servizio Conciliazione di ARERA è uno strumento gratuito per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti finali e operatori nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale. La procedura si svolge con l’intervento di un conciliatore, che assiste le parti nella ricerca di un accordo senza decidere la controversia.

Il Servizio è gestito da Acquirente Unico per conto dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e si svolge, di regola, online.

Quando si può attivare il Servizio Conciliazione

Prima di presentare la domanda di conciliazione, il cliente deve aver inviato un reclamo scritto all’operatore. La domanda può essere presentata quando:

  • il cliente ha ricevuto una risposta scritta al reclamo e la ritiene insoddisfacente;
  • oppure sono trascorsi 40 giorni dall’invio del reclamo senza che sia pervenuta una risposta scritta;
  • oppure vi è un rinvio in conciliazione disposto in sede giudiziale.

Per i settori dell’energia elettrica e del gas naturale il termine corretto, in caso di mancata risposta al reclamo, è quindi di 40 giorni.

Come presentare la domanda

La domanda può essere presentata direttamente dal cliente oppure tramite un delegato, anche appartenente a un’associazione dei consumatori o di categoria.

La modalità ordinaria è telematica, attraverso il sito del Servizio Conciliazione, previa registrazione e autenticazione mediante SPID o CIE. Il cliente finale domestico che non utilizzi la modalità telematica, neppure tramite un’associazione o altro delegato, può presentare la domanda anche in modalità offline, mediante posta, fax o gli ulteriori canali eventualmente indicati dal Servizio, fermo restando lo svolgimento online della procedura.

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Cosa allegare alla domanda

La domanda deve contenere gli elementi e la documentazione previsti dal TICO. In particolare, devono essere allegati:

  • copia del reclamo scritto già inviato all’operatore oppure del provvedimento di rinvio in conciliazione disposto in sede giudiziale; 
  • copia della ricevuta o dell’avviso di ricezione del reclamo, se presente; 
  • copia della risposta dell’operatore, se ricevuta; 
  • in caso di delegato, copia della delega con il potere di conciliare e transigere e del documento di identità del delegato; 
  • per le domande presentate in modalità offline nei casi previsti dal TICO, copia di un documento di identità in corso di validità della parte; 
  • la documentazione utile a descrivere la controversia e a supportare le ragioni e gli eventuali elementi di prova indicati nella domanda.

Quando la domanda non è ammissibile

La procedura non può essere utilizzata, tra l’altro:

  • per controversie attinenti esclusivamente a profili tributari o fiscali;
  • per controversie per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi di legge;
  • quando, per la stessa controversia, è pendente o è già stato esperito un altro tentativo di conciliazione tra quelli previsti dal TICO;
  • negli ulteriori casi di esclusione o inammissibilità stabiliti dalla regolazione vigente.

Tempi della procedura

Il primo incontro deve svolgersi entro 40 giorni dalla presentazione della domanda completa e non prima di 10 giorni dalla comunicazione di avvio della procedura alle parti.

La procedura deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione della domanda completa. Il termine può essere prorogato, nei casi previsti dal TICO, per un periodo massimo di 60 giorni.

Casi urgenti di sospensione della fornitura

Quando il cliente documenta nella domanda la sospensione della fornitura, oppure allega una comunicazione di costituzione in mora relativa a una fattura tempestivamente contestata con reclamo, nei casi previsti dal TICO il primo incontro deve svolgersi entro 15 giorni dalla domanda completa.

Partecipazione di Energygas Italia

Energygas Italia, in qualità di operatore, è tenuta a partecipare alle procedure di conciliazione attivate nei propri confronti presso il Servizio Conciliazione ARERA, fatti salvi i casi previsti dalla regolazione vigente.

Esito della conciliazione

Se le parti raggiungono un accordo, il conciliatore redige il relativo verbale. Il verbale di conciliazione sottoscritto secondo le modalità previste dal TICO costituisce titolo esecutivo.

Se non viene raggiunto un accordo, il conciliatore redige un verbale di esito negativo. Per le controversie soggette al tentativo obbligatorio, l’esperimento della conciliazione costituisce condizione di procedibilità per l’azione giudiziale.

Alternative al Servizio Conciliazione ARERA

Nei casi e secondo le condizioni previste dalla regolazione, il tentativo obbligatorio di conciliazione può essere svolto anche presso altri organismi abilitati, tra cui le Camere di Commercio aderenti alla convenzione ARERA-Unioncamere e, per i clienti domestici, gli organismi ADR iscritti nell’elenco pubblicato da ARERA.

Prima di avviare la conciliazione

Ricorda che, di regola, prima di attivare il Servizio Conciliazione è necessario aver presentato un reclamo scritto a Energygas Italia.

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Link utili

Servizio Conciliazione ARERA

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Domande e risposte sul Servizio Conciliazione

Risoluzione delle controversie – Sportello per il consumatore

Ultimo aggiornamento della pagina: 15 luglio 2026.