Morosità, sospensione della fornitura e indennizzi automatici

Hai una fattura scaduta o hai ricevuto una comunicazione di costituzione in mora? Qui trovi cosa fare, quali sono i tempi previsti prima di un’eventuale sospensione della fornitura e quali tutele sono previste dalla regolazione ARERA.

Cosa fare subito

Hai una fattura scaduta?

Verifica il termine indicato nella comunicazione ricevuta ed effettua il pagamento utilizzando una delle modalità previste.

Hai già pagato?

Comunica l’avvenuto pagamento a Energygas Italia utilizzando i recapiti e le modalità riportati nella comunicazione di costituzione in mora.

Hai ricevuto una costituzione in mora?

Nella comunicazione trovi il termine entro cui pagare, le modalità per comunicare il pagamento e le informazioni sull’eventuale successiva sospensione.

Cosa succede in caso di mancato pagamento

1 Fattura non pagata
2 Comunicazione formale di costituzione in mora
3 Termine indicato per effettuare il pagamento
4 Mancato pagamento entro i termini previsti
5 Possibile riduzione della potenza o sospensione, secondo il tipo di fornitura

Costituzione in mora

Prima di richiedere la sospensione della fornitura, Energygas Italia deve, con riferimento a tutte le fatture non pagate, costituire in mora il cliente mediante comunicazione scritta inviata con raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite posta elettronica certificata (PEC).

La comunicazione di costituzione in mora indica almeno:

  • il termine ultimo entro cui effettuare il pagamento e la data dalla quale tale termine è calcolato;
  • il termine decorso il quale, se il pagamento non è stato effettuato, può essere richiesta la sospensione della fornitura;
  • le modalità con cui comunicare a Energygas Italia l’avvenuto pagamento;
  • il diritto del cliente agli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto della disciplina;
  • le ulteriori informazioni previste dalla regolazione, comprese quelle relative alla prescrizione quando la costituzione in mora riguarda consumi risalenti a più di due anni.
Hai già pagato?

Comunica l’avvenuto pagamento utilizzando esclusivamente i recapiti e le modalità indicati nella comunicazione di costituzione in mora.

Energia elettrica

Forniture connesse in bassa tensione. La richiesta di sospensione che comporta la riduzione della potenza non può essere presentata prima che siano trascorsi almeno 25 giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora.

Altre forniture elettriche. Per i clienti diversi da quelli connessi in bassa tensione, la richiesta di sospensione non può essere presentata prima che siano trascorsi almeno 40 giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora.

Ulteriore intervallo minimo. In ogni caso, tra il termine ultimo di pagamento indicato nella comunicazione e la richiesta di sospensione devono trascorrere almeno 3 giorni lavorativi.

Riduzione della potenza prima della sospensione

Per i clienti connessi in bassa tensione, se il misuratore presenta le condizioni tecniche necessarie, la sospensione è preceduta da 15 giorni di riduzione della potenza al 15% della potenza disponibile. Se il pagamento non viene effettuato durante tale periodo, la fornitura può essere sospesa.

Gas naturale

Termine dalla notifica. La richiesta di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità non può essere presentata prima che siano trascorsi almeno 40 giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora.

Ulteriore intervallo minimo. Tra il termine ultimo di pagamento indicato nella comunicazione e la richiesta di sospensione devono trascorrere almeno 3 giorni lavorativi.

Per il gas non è prevista la riduzione della potenza

La procedura di riduzione della potenza prevista per alcune forniture elettriche in bassa tensione non si applica alle forniture di gas naturale.

Se le procedure non vengono rispettate

La regolazione ARERA prevede specifici indennizzi automatici quando la riduzione della potenza o la sospensione della fornitura vengono eseguite senza il rispetto delle regole previste.

Indennizzo Quando spetta Settore
€ 30 Riduzione della potenza (solo energia elettrica) o sospensione eseguita senza il preventivo invio della comunicazione di costituzione in mora. Elettricità / Gas
€ 20 Riduzione della potenza (solo energia elettrica) o sospensione eseguita senza rispettare il termine ultimo di pagamento indicato nella comunicazione. Elettricità / Gas
€ 20 Riduzione della potenza (solo energia elettrica) o sospensione eseguita senza rispettare il termine minimo tra la scadenza del pagamento e la richiesta di sospensione. Elettricità / Gas

Nessun ulteriore corrispettivo. Nei casi che danno diritto agli indennizzi sopra indicati, al cliente non può essere richiesto alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura.

Modalità di corresponsione. L’indennizzo è corrisposto direttamente oppure nella prima fattura utile, mediante detrazione dall’importo addebitato. Se l’importo della fattura è inferiore all’indennizzo, il credito residuo è riportato nelle fatture successive oppure corrisposto mediante rimessa diretta.

Termine massimo. L’indennizzo, quando dovuto, deve essere corrisposto entro 8 mesi dalla sospensione della fornitura o, per il settore elettrico, dalla riduzione della potenza.

Ulteriori diritti. La corresponsione dell’indennizzo automatico non esclude la possibilità per il cliente di richiedere nelle sedi competenti il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore subito.

A quali forniture si applicano queste procedure?

Le procedure di riduzione della potenza e sospensione descritte in questa pagina si applicano alle forniture per le quali la regolazione consente la disalimentazione. Per le forniture non disalimentabili si applicano le specifiche procedure previste dalla regolazione.

Normativa di riferimento

  • TIMOE – Testo integrato morosità elettrica, Allegato A alla deliberazione ARERA 258/2015/R/com e successive modifiche e integrazioni, articoli 3 e 17.
  • TIMG – Testo integrato morosità gas, Allegato A alla deliberazione ARERA ARG/gas 99/11 e successive modifiche e integrazioni, articoli 4 e 20.

Aggiornamento pagina: Luglio 2026